Detassazione ridotta al 10 per cento per il pagamento degli straordinari, ma solo ai dipendenti il cui reddito nel 2012 non abbia superato i 40 mila euro lordi, e comunque non oltre un totale annuo di 2500 euro lordi. Questo, in estrema sintesi, il succo dell’accordo raggiunto nei giorni scorsi fra Confcommercio, sindacato albergatori e Fipe – da una parte – e organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – dall’altra -, avente come oggetto la detassazione per i dipendenti dei cosiddetti “istituti” riconducibili ad incrementi della produttività, qualità, redditività ed efficienza organizzativa.
Vediamo di che si tratta nel dettaglio.
IL DECRETO
Il decreto ministeriale del 22 gennaio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.75 del 29 marzo ha previsto per il periodo di imposta 2013 una specie di agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività di lavoro.
L’ACCORDO
L’accordo di secondo livello sottoscritto fra Confcommercio e sindacati, dunque, recepisce quanto affermato dal decreto e dalle disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro provinciali integrativi del settore, applicati nelle imprese aderenti a Confcommercio Imprese per l’Italia – provincia di Lucca, nonché aderenti al sistema bilaterale, fissando al 10 per cento la percentuale di detassazione per quanto concerne il pagamento di:
Quote retributive ed eventuali maggiorazioni o compensazioni anche di natura non retributiva corrisposte in relazione a particolari sistemi orari adottati in azienda quali indennità di turno e/o variazione di turno; indennità di presenza; indennità di reperibilità; compensi per attivazione di sistemi di banca delle ore.
Compensi/ maggiorazioni correlati alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal contratto nazionale di categoria e/o accordi integrativi e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell’organizzazione del lavoro concretamente attuati in azienda quali compensi/maggiorazioni derivanti dalla gestione di orario aggiuntivo o turnazioni per lavoro domenicale – festivo; compensi/ maggiorazioni derivanti dalla gestione di orario aggiuntivo o turnazioni per lavoro notturno; compenso per il lavoro straordinario e/o supplementare; compensi per permessi contrattuali maturati in precedenza e non fruiti e o pagati; maggiorazioni e/o indennità per clausole elastiche e flessibili; maggiorazioni per lavoro a tempo determinato o svolto nel periodo 1 giugno – 30 settembre; ferie eccedenti le 24 giornate, non godute per motivi organizzativi legati alla produttività e pagate; premi di fine stagione; premi di risultato; premi di rendimento o produttività.