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Centro per l'impiego: nuove regole per lo stato di disoccupazione

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Dal primo gennaio 2014, con l’entrata in vigore delle nuove regole indicate nell’art. 12 del Regolamento Regionale 7/r, cambiano le disposizioni per il mantenimento dello stato di disoccupazione .

Sarà necessario recarsi presso il Centro per l’Impiego presso il quale si è iscritti, per rinnovare l’iscrizione entro la data indicata sul Patto di Servizio sottoscritto al momento della prima iscrizione o dell’ultimo rinnovo (di regola ogni 12 mesi).

In caso di impossibilità a presentarsi alla scadenza indicata sarà necessario giustificare per scritto, entro 15 giorni, la mancata presentazione. In caso contrario si procederà con la cancellazione dallo stato di disoccupazione e conseguente perdita della anzianità eventualmente maturata. Inoltre una nuova iscrizione sarà possibile solamente dopo 12 mesi dalla data di cancellazione.



01 gennaio 2014 Dichiarazione dello stato di disoccupazione
(Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale Toscana n. 7/R del 04/02/2004)



1. La provincia con atto motivato dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti
condizioni:
a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita all'articolo 13, comma 3;
b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dal servizio per l’impiego;
c) mancata sottoscrizione del patto di servizio e mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale di cui all'articolo 14, comma 4;
d) mancata conferma periodica dello stato di disoccupazione secondo le modalità e i termini indicati dal patto di servizio, come previsto dall’articolo 14, comma 5;
e) mancata presentazione dell’istanza di conservazione dello stato di disoccupazione nel termine indicato dall’articolo 15, comma 2;
f) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.

2. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lettera a), le dimissioni senza giusta causa rassegnate per più di due volte nel corso dell'anno solare.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione di cui al comma 1, lettera b), è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi  adeguatamente motivati. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente.

4. Il mancato superamento del periodo di prova non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l’anzianità precedentemente maturata.

5. Nel termine di dieci giorni dalla notifica, avverso il provvedimento provinciale è ammessa istanza di riesame alla provincia. L'istanza si intende respinta se la provincia non si pronuncia entro dieci giorni. L'efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla data della notifica a quella della pronuncia della provincia nel merito dell'istanza.

6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione, per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di dodici mesi, durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego.

7. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione, per effetto di un provvedimento definitivo della provincia, può essere iscritto come disoccupato negli elenchi anagrafici dei servizi per l'impiego della Toscana dopo dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso.

8. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:
a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale; (per il 2014: € 8.000,00).
c) avviamento di un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un’impresa, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale.” (Per il 2014: € 4.800,00).

 

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