Da lunedì 3 novembre 2014 è in vigore l’art 94 comma 4-Bis del Codice della Strada, norma che consentirà l'identificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del veicolo e di eventuali violazioni al Codice della strada.
In sostanza è stato previsto l'obbligo di comunicare agli Uffici provinciali della motorizzazione l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione in caso di trasferimenti di proprietà , costituzione di usufrutto, contratti di leasing, dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, al fine di scongiurare l’ormai noto fenomeno delle intestazioni fittizie di autoveicoli, che ha portato la Polizia Stradale, attraverso intensa attività investigativa, ad effettuare varie operazioni di Polizia Giudiziaria a livello nazionale ponendo sotto sequestro numerosi autoveicoli.
Nella provincia di Lucca, la Sezione Polizia Stradale, ha scoperto molti casi di intestazione fittizia con alcuni casi di intestazione di circa 100 veicoli a persona.
A fronte delle numerose richieste effettuate presso questa Sezione Polizia Stradale ed al fine di una corretta informazione, si ritiene necessario fornire le indicazioni di maggior interesse.
Le disposizioni contenute nell’art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada e art. 247-bis del Regolamento di esecuzione, prevedono l'obbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo - intestato ad una persona diversa - per più di 30 giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della motorizzazione civile i suoi dati per l'annotazione nella carta di circolazione e nell'Archivio nazionale dei veicoli.
Le norme si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d'uso, la locazione senza conducente, l'intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto "Rent to buy" e facenti parte di un "trust".
Per il momento le norme non saranno applicate ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto.
Nel caso di comodato, che rappresenta l'ipotesi più ricorrente, l'obbligo scatta quando, l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario, sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.
Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nell'ipotesi di concessione ad un familiare convivente; in ogni altro caso è comunque subordinato ai predetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.
Nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione.
Le norme indicate non sono retroattive , per cui troveranno applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi descritti, posti in essere , anche in forma orale, per la prima volta dopo il 03.11.2014 e quindi, eventuali sanzioni potranno trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 03.11.2014 e perciò a partire dal 04.12.2014.
La sanzione amministrativa per chi non ottempera a tale obbligo sarà da Euro 705,00 ad Euro 3.256,00 con ritiro della carta di circolazione del veicolo.