Consap dichiara guerra ai cartelloni pubblicitari abusivi sul territorio lucchese.
"Questo sindacato dopo la vittoria sulla guerra dei dossi e delle pubblicità sulle isole di traffico ottenuta con un intervento mirato attraverso una denuncia al Ministero delle Infrastrutture torna in campo verso il Sindaco Tambellini per le pubblicità sulle intersezioni stradali.
È pur vero che le tematiche in questione non sono demandate ad un Sindacato di Polizia ma è altrettanto comprensibile che il nostro compito è anche quello di svolgere un’azione politica sui provvedimenti che hanno una incidenza o un riverbero sull’attività diretta o conseguente per gli operatori di polizia e sui cittadini.
Se da un lato la Polizia Stradale ha verbalizzato le pubblicità non a norma e se dall’altro il Comune ha in pieno diritto formulato ricorso ai verbali contestati al Prefetto di Lucca è pur vero che le responsabilità di chi ha disposto la segnaletica possono cadere in solido con chi eventualmente ha autorizzato la posa irregolare, come dice testualmente il codice “in particolare se l’autore della violazione (identificato o meno) è sottoposto ad autorità, direzione o sorveglianza di altro soggetto quest’ultimo risponde in solido”.
Unica cosa certa è che il codice della strada parla chiaro, agli enti proprietari per le strade di rispettiva competenza demanda il controllo di assicurare il rispetto delle disposizioni sulle pubblicità. A tal fine l’organo accertatore che ha proceduto all’applicazione delle sanzioni pecuniarie trasmette i verbali all’ente in questione per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti di competenza (diffida/rimozione pubblicità) ai sensi dell’art 23 comma 13 del Codice della strada.
La rimozione della pubblicità non segue la procedura prevista dal citato articolo per le sanzioni accessorie ma l’eventuale giudizio di opposizione e di competenza del giudice di pace (cass civ sez VI 20.12.2011 n. 27846).
Insomma anche nell’impossibilità di individuare l’autore della violazione il Comune non si può esimere da intervenire immediatamente affinché le pubblicità non a norma non vengano rimosse.
Ma veniamo ai fatti concreti, al di là delle disposizioni dei regolamenti comunali che possono sicuramente incidere sulle dimensioni dei cartelli o con una margine di discrezione sulle metrature in collocazione resta tuttavia inviolabile il precetto relativo all’art 23 del codice della strada che sulle isole di traffico, sulle intersezioni stradali o rotatorie ogni forma di pubblicità è vietata, poiché può generare distrazione causando incidenti.
Risultano inoltre segnalate irregolarità sui pannelli stessi dei cartelli stradali poiché sul retro degli stessi è stato omesso di riportare sulla targhetta di identificazione tutti i dati prescritti quali soggetto titolare, numero di autorizzazione, amministrazione che l’ha rilasciata e la data di scadenza, progressiva chilometrica del punto di installazione.
Si evidenzia che da tempo un cittadino lucchese Carlo Catelli, che ben conosce le norme del codice della strada, ha lamentato al Comune di Lucca le violazioni al codice della strada poste in essere ma ad oggi lo stesso, rammaricato per il silenzio dimostrato, ha trovato conforto e sfogo verso questo sindacato di polizia.
Giova evidenziare che l’omessa rimozione della pubblicità non a norma prevede una sanzione di euro 4.696,00 a carico di chi ovviamente si è reso responsabile della posa non regolare, tuttavia l’ente proprietario della strada senza indugio deve eseguire la rimozione (cass civ sez II 15.5.2007 n.11115) trasmettendo quindi nota spese al prefetto che emette ordinanza –ingiunzione di pagamento.
Questo sindacato ha interessato il prefetto di lucca affinché si attivi a far risolvere le irregolarità poste in essere in violazione del codice della strada inoltre ha già preso contatti con Il Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Sergio Dondolini anticipandogli l’invio dell’esposto".